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Investigazioni aziendali: cosa può fare legalmente un’azienda contro assenteismo, falsa malattia econcorrenza sleale

31 Ago 2026

Un’azienda che sospetta assenteismo, falsa malattia o concorrenza sleale non può indagare da sola: la legge italiana le vieta di sindacare la diagnosi medica di un dipendente e di sorvegliarne la prestazione lavorativa con personale di vigilanza. Può però accertare condotte illecite, ed è una differenza che cambia tutto. Lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione è l’investigatore privato autorizzato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 134 del TULPS, che raccoglie le evidenze con modalità conformi alla normativa e le consegna in un report utilizzabile in sede disciplinare e giudiziaria. È esattamente il perimetro in cui lavora Fi.Fa. Security, attiva nelle investigazioni da oltre vent’anni e premiata nel 2023 con il Forensic Award come miglior istituto di investigazioni in Italia.

Che cosa può controllare davvero un datore di lavoro?

Il confine lo traccia lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), ed è più stretto di quanto molti imprenditori immaginino.

  • L’art. 5 vieta al datore di lavoro di svolgere accertamenti propri sull’idoneità e sull’infermità del lavoratore: il controllo delle assenze per malattia passa dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, cioè dalla visita fiscale.
  • Gli artt. 2 e 3 stabiliscono che le guardie particolari giurate possono essere impiegate solo a tutela del patrimonio aziendale — non per controllare come il dipendente lavora — e che il personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa deve essere reso noto ai lavoratori.
  • L’art. 4 subordina impianti audiovisivi e strumenti da cui derivi un controllo a distanza ad accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, con informativa preventiva ai lavoratori.

Resta però uno spazio legittimo, quello dei cosiddetti controlli difensivi: le verifiche che non riguardano l’adempimento della prestazione, ma servono ad accertare condotte illecite già sospettate, un furto, una simulazione di malattia, la fuga di informazioni verso un concorrente. È in questo spazio che opera l’investigazione aziendale.

Falsa malattia: l’azienda può far verificare un dipendente?

Sì, purché non si entri nel merito clinico. Il divieto dell’art. 5 riguarda l’accertamento sanitario: il datore non può contestare la diagnosi né far visitare il dipendente dai propri medici. Verificare che il lavoratore tenga comportamenti oggettivamente incompatibili con la malattia certificata è un’altra cosa, e può essere affidato a un investigatore privato autorizzato.
Un caso seguito dal nucleo investigativo di Fi.Fa. Security lo illustra bene. Il responsabile risorse umane di un’azienda manifatturiera di medie dimensioni segnala un dipendente in malattia da settimane, con assenze concentrate su weekend, ponti festivi e picchi di produzione, e segnalazioni di colleghi che lo avevano visto svolgere attività fisicamente impegnative. Dopo il colloquio preliminare e un sopralluogo, viene predisposta un’osservazione esterna nelle fasce orarie indicate dai certificati medici come quelle di maggiore necessità di riposo. In pochi giorni viene documentato che il soggetto si sposta autonomamente, svolge commissioni, frequenta locali pubblici e pratica attività sportiva, in modalità incompatibili con la diagnosi. Le evidenze, servizi fotografici e video conformi alle disposizioni di legge, vengono consegnate in un report utilizzabile in sede disciplinare e legale.
Lo stesso approccio vale per l’abuso dei permessi della Legge 104, una delle casistiche più frequenti tra le richieste che arrivano alle investigazioni aziendali.

Assenteismo e infedeltà: come si arriva a prove utilizzabili?

La differenza tra un sospetto e una prova sta nel metodo. Fi.Fa. Security struttura ogni indagine aziendale in cinque fasi:

  1. Colloquio preliminare — si individuano le effettive esigenze del cliente.
  2. Pianificazione delle attività — si definiscono strategia, tempi, costi e risultati attesi.
  3. Indagini rapide ed efficaci — condotte con discrezione e minimizzando l’impatto sull’attività aziendale.
  4. Report dettagliato — sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
  5. Prove utilizzabili in sede giudiziaria — raccolte in forma spendibile in causa.

Il quarto e il quinto punto sono quelli che contano davvero: una documentazione raccolta senza rispettare le regole non solo è inservibile, ma può ritorcersi contro l’azienda. In un altro intervento, richiesto da un grande punto vendita della GDO per ammanchi di merce, due squadre, una sugli accessi esterni, una sul reparto, hanno documentato le sottrazioni in quattro giorni.

Concorrenza sleale e infedeltà dei soci: dove passa il limite?

Il dipendente è tenuto a un obbligo di fedeltà (art. 2105 del Codice Civile): non può trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, né divulgare notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa o usarle in modo da arrecarle pregiudizio. Sul piano dei rapporti tra imprese, l’art. 2598 del Codice Civile qualifica come atti di concorrenza sleale la confusione con i segni distintivi altrui, la denigrazione e l’appropriazione di pregi, e più in generale ogni mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’azienda concorrente, vi rientrano tipicamente lo sviamento di clientela e lo storno di dipendenti.
Sono situazioni in cui il danno matura in silenzio, spesso per mesi. Le investigazioni aziendali di Fi.Fa. coprono l’infedeltà di soci e dipendenti, la concorrenza sleale, i furti e sabotaggi a danno dell’azienda e la tutela scientifica; a queste si affiancano le bonifiche tecnologico-ambientali, che verificano se uffici, sale riunioni, abitazioni o smartphone siano oggetto di intercettazione, un controllo che ha senso proprio quando si teme una fuga di informazioni riservate.

Perché rivolgersi a un istituto autorizzato fa la differenza

L’attività di investigazione per conto di privati richiede la licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del TULPS, con i requisiti di professionalità fissati dal D.M. 269/2010. Non è un formalismo: prove raccolte da chi non è autorizzato rischiano di essere inutilizzabili e possono esporre l’azienda committente a contestazioni sul piano della protezione dei dati personali, materia in cui le investigazioni sono regolate dal GDPR e dalle regole deontologiche del Garante Privacy.
Fi.Fa. Security opera con licenza della Prefettura competente su tutto il territorio nazionale, con investigatori specializzati per area di intervento, e affianca alle investigazioni un sistema di gestione certificato, ISO9001, ISO 45001, ISO 37001 (anticorruzione), SA 8000 sulla responsabilità sociale e UNI 10891 per gli istituti di vigilanza privata. Per chi ha un dubbio ma non sa ancora se serva un’indagine, è attivo il PAI, Punto di Ascolto Investigativo: una consulenza gratuita e riservata per capire se e come intervenire, raggiungibile al numero verde dedicato 800.948464

Domande frequenti

Un’azienda può far pedinare un dipendente che sospetta essere in falsa malattia?
Può incaricare un investigatore privato autorizzato di verificare comportamenti incompatibili con lo stato di malattia certificato. Ciò che le è precluso è l’accertamento sanitario in sé: valutare la diagnosi spetta ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, secondo l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori.
Le prove raccolte da un investigatore privato sono utilizzabili in tribunale?
Sì, se raccolte da un istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 del TULPS e con modalità conformi alla legge. Per questo l’indagine si chiude con un report dettagliato, pensato per essere prodotto in sede disciplinare e giudiziaria.
Il dipendente va informato che è in corso un’indagine?
No, altrimenti l’accertamento perderebbe senso: qui non si tratta di vigilanza sull’attività lavorativa, che invece va resa nota ai lavoratori ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, ma della verifica di una condotta illecita già sospettata.
Che differenza c’è tra investigazioni aziendali e investigazioni commerciali?
Le investigazioni aziendali riguardano i comportamenti di dipendenti e soci: assenteismo, infedeltà, concorrenza sleale, furti. Le investigazioni commerciali riguardano invece i numeri e i rapporti con terzi: ammanchi contabili, differenze inventariali, rintraccio debitori, recupero crediti, visure camerali e patrimoniali.

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